Nuova "Definizione di Default": cosa c'è da sapere?

Sella Leasing, come il gruppo Sella a cui appartiene, applica le nuove disposizioni europee relative alla Clientela che risulta inadempiente rispetto a un debito contratto con gli istituti di credito, in linea con le indicazioni previste da Banca d'Italia ("Nuova Definizione di Default").

Normativa di riferimento e scenario

  • EBA/GL/2016/07 - "Linee guida sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento (UE) n.575/2013";
  • EBA/RTS/2016/06 - "Norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato" recepite con il Regolamento Delegato (UE) 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017.

La nuova disciplina armonizza le regole a livello europeo con un quadro di riferimento unico per la Clientela. Non verranno più considerate le caratteristiche nazionali dei finanziamenti, anche in termini di contesto operativo (quadro macroeconomico, prassi comportamentali, tipologia e caratteristiche della Clientela, etc.).

In particolare la normativa definisce due criteri, che possono verificarsi singolarmente o in concomitanza, per considerare un Cliente in "default" (insolvenza):

  • criterio oggettivo: rata scaduta / sconfinamento per 90 giorni, oltre le soglie di rilevazione;
  • criterio soggettivo: valutazione del Cliente circa la possibilità di adempiere al pagamento, se non con il ricorso ad azioni straordinarie.

Riepilogo delle novità:

Classificazione in default

Il Cliente viene classificato in default nel caso di rata scaduta/sconfinamento superiore a 90 giorni e in presenza dei seguenti fattori:

  • per la Clientela al dettaglio (consumatori e piccole/medie imprese) la rata scaduta/sconfinamento è superiore a 100 euro;
  • per la Clientela non al dettaglio (soggetti diversi da consumatori, piccole/medie imprese o con fatturato superiore a 1 milione di euro), la rata scaduta /sconfinamento è superiore a 500 euro;
  • la rata scaduta/sconfinamento è superiore all'1% dell'esposizione finanziaria complessiva che il debitore ha nei confronti del gruppo bancario.

Compensazione dei crediti e rinegoziazione

La classificazione in default di un Cliente è univoca per tutte le società del gruppo bancario; non è possibile compensare la rata scaduta/sconfinamento con liquidità derivante da altri crediti.

Un Cliente al quale viene concessa una rinegoziazione contrattuale per favorire il rimborso del debito, è classificato in default qualora, tra le condizioni precedenti e successive alla modifica contrattuale, si registra una differenza tra i flussi finanziari superiore all'1%.

Estensione dello stato di default per i crediti cointestati

In caso di classificazione in default per un credito intestato a due o più Clienti (per esempio i finanziamenti cointestati), la classificazione in default si estende a tutti i rapporti della cointestazione e a quelli dei singoli intestatari.
Il default di un singolo Cliente, invece, non si estende automaticamente a eventuali cointestazioni.

Uscita dalla classificazione in default

Devono trascorrere almeno 3 mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per la classificazione in default.

I criteri per la classificazione in default sono quindi più stringenti, per questo motivo è importante evitare gli sconfinamenti e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso l'istituto.

Il personale di Sella Leasing è a completa disposizione per maggiori informazioni.

giovedì 22 aprile 2021