Il DECRETO all'articolo 11 - Sospensione di termini in favore delle imprese prevede che:
- Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
- il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
- Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi;
- Per le societa' e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa;
- I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.
Sella Leasing, esprimendo la propria solidarietà a chi è stato vittima di questa calamità, informa che provvederà a contattare i Clienti delle aree indicate nell'Allegato I al DECRETO-LEGGE 1° giugno 2023, n. 61, al fine di illustrare le modalità attuative.