OIC e Contabilizzazione del credito di imposta

Caro Cliente,

se hai acquistato un bene strumentale nel 2021 che soddisfa tutti i requisiti normativi per poter beneficiare del credito di imposta per acquisti di beni strumentali (all'art. 1, commi 1051-1063 della Legge di Bilancio 2021), ti sarai posto il dubbio circa la modalità di contabilizzazione del credito di imposta.

Con questa nota desideriamo ragionare insieme a te su come procedere operativamente.

La difficoltà nella contabilizzazione è connessa al fatto che né i principi contabili nazionali, né la norma di legge che ha istituto il credito hanno trattato i due aspetti di seguito riportati:

 - la natura del componente economico da iscrivere a fronte del credito di imposta 

 - l'imputazione temporale del componente economico positivo

Con riferimento alla natura del componente positivo di reddito, possiamo fare alcune riflessioni.

Il principio contabile nazionale OIC 11 in tema di determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC precisa di applicare le disposizioni contenute negli OIC che trattino casi simili e, se non presenti, basarsi sulle finalità e postulati del bilancio. Per analogia si potrebbe applicare quanto previsto dall'OIC 16 con riferimento all'iscrizione in bilancio dei contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali e quindi il provento maturato in contropartita al credito d'imposta potrebbe essere assimilato ad un contributo in conto impianti.

Sebbene i principi contabili italiani non prevedano ancora la rilevazione dei beni detenuti in locazione finanziaria nell'attivo di Stato Patrimoniale, alla stessa conclusione si giungerebbe analizzando l'operazione di acquisizione in leasing (per la quale matura il contributo) da un punto di vista della prevalenza della sostanza economica dell'operazione (assimilabile ad un acquisto a titolo di proprietà), rispetto alla sua forma giuridica.

Il contributo in esame possiede, infatti, le stesse caratteristiche di un incentivo ricevuto per l'acquisto in proprietà del bene e quindi ne assume la medesima natura. La teorica mancanza di un costo di acquisto a cui commisurare il contributo-credito spettante è normativamente compensata dalla legge di bilancio 2021, che quantifica l'agevolazione alla luce del costo sostenuto dal locatore per l'acquisto del cespite.

Definita quindi la natura del provento, il secondo elemento da considerare al fine di contabilizzare correttamente il contributo in esame riguarda la competenza economica dello stesso.

Il documento OIC 16 prevede che i contributi in conto impianti siano rilevati a Conto Economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti, mediante l'iscrizione a diretta riduzione del costo storico dell'immobilizzazione (metodo diretto), oppure attraverso l'imputazione a Conto Economico nella voce "A.5 - Altri ricavi e proventi" e il successivo rinvio per competenza agli esercizi successivi, attraverso la tecnica dei risconti passivi (metodo indiretto).

Volendo applicare per analogia al contributo spettante per i beni acquisiti in leasing quanto previsto dal sopra richiamato OIC 16, ed in particolare avvalendosi del cosiddetto metodo indiretto, la società potrebbe iscrivere il contributo nella voce A.5 del Conto Economico e, mediante la tecnica dei risconti passivi, imputare temporalmente tale contributo lungo la durata del contratto di leasing; in tal modo, si garantirebbe la correlazione costi-ricavi, elemento cardine del principio di competenza economica.

A simile rappresentazione contabile si potrebbe giungere qualificando il credito di imposta in esame (in modo aderente al criterio di contabilizzazione delle operazioni di leasing previsto dal nostro ordinamento contabile) come un contributo in conto esercizio, in quanto finalizzato a ridurre l'onere sostenuto dal conduttore per le spese di esercizio rappresentate dai canoni di locazione finanziaria dovuti alla società concedente. Poiché i suddetti canoni si manifestano in diversi esercizi, alla luce del principio di competenza sopra richiamato, anche il contributo in oggetto andrà imputato a Conto Economico in relazione alla durata del contratto di leasing (cfr. circolare Assonime n. 46/1999).

Per approfondimenti ti invitiamo a rivolgerti al tuo consulente contabile e fiscale.

venerdì 04 marzo 2022